Date le temperature in rialzo e il già incombente rischio di incendi, è stata pubblicata dal Sindaco di Frosinone Mastrangeli una nuova ordinanza in previsione del periodo di massima pericolosità.
È online sul sito istituzionale, all’indirizzo https://servizi.comune.frosinone.it/openweb/albo/albo_dettagli.php?id=75507&CSRF=4c51c52bdbc8b9f0c50eb65b831341fc, l’ordinanza del Sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli, riguardante le misure di prevenzione del rischio di incendi boschivi, dato il periodo di massima pericolosità dei prossimi giorni.
Gli incendi boschivi e/o nelle immediate vicinanze delle zone abitate, provocano gravi ed ingenti danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna e all’assetto idrogeologico del territorio, costituendo altresì un rischio all’incolumità di tutti i cittadini.
Nell’ordinanza è fatto divieto dunque, fino al giorno 15 luglio 2026, nelle aree a rischio di incendio boschivo e in quelle a esse immediatamente limitrofe, tra le altre cose:
- Accendere fuochi di ogni genere;
- Usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
- Gettare o porre a terra qualsiasi materiale acceso o allo stato di brace;
- Compiere azioni od operazioni che, comunque, possano creare pericolo immediato o mediato di incendio;
- Esercitare attività pirotecnica;
- Transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all’interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio, i mezzi di soccorso e i mezzi per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti.
Nell’ordinanza sono precisate inoltre le disposizioni anche per gli Enti di gestione delle infrastrutture e dei servizi, per le attività ad alto rischio esplosivo e per l’attività pirotecnica.
Sono illustrati poi gli obblighi di realizzazione delle fasce protettive, i divieti per la bruciatura delle stoppie e dei residui vegetali, i divieti di bruciatura della vegetazione spontanea su terreni incolti e a riposo e loro gestione, unitamente alle disposizioni per la gestione delle aree boscate e delle attività turistiche e ricettive.
Si fa presente che la mancata osservanza degli obblighi e dei divieti indicati comporterà l’applicazione delle sanzioni, ivi incluse le sanzioni penali, già previste dalle vigenti normative. Ogni altra violazione delle disposizioni dell’ordinanza, per la quale non sia già prevista una specifica sanzione, è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di 25 euro a un massimo di 500 euro, ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000. Per quanto non disposto con l’ordinanza, si rinvia al “Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2023 – 2025” approvato con D.G.R. del Lazio 228/2023.
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